Art. 1.
(Modifiche al codice del consumo).

      1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 53 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «2-bis. Il consumatore deve ricevere per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile, entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione, tutte le condizioni generali di contratto per esteso, comprese quelle a cui il contratto rinvia, che regolano il rapporto. Ogni condizione non espressamente contenuta nelle condizioni generali di contratto ricevute dal consumatore non può essere invocata dal professionista, se non in favore del consumatore»;

          b) all'articolo 55:

              1) all'alinea del comma 2, le parole: «agli articoli 64 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 64, comma 1»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. In ogni caso, è fatto salvo il diritto di recesso nei casi e nei termini di cui all'articolo 65, commi 3 e 4»;

          c) il comma 1 dell'articolo 64 è sostituito dai seguenti:

      «1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi.

 

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      1-bis. Fa eccezione alle disposizioni del comma 1, l'applicazione dell'articolo 65, commi 3, 4 e 5»;

          d) all'articolo 65:

              1) alla lettera b) del comma 2, le parole: «purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa» sono soppresse;

              2) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

      «3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi e i termini di cui agli articoli 52 e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di dieci giorni lavorativi e decorre: per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore o dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 53, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto; per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 53, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto.
      4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata»;

          e) all'articolo 67:

              1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo i casi di cui all'articolo 65, commi 3 e 4»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. Nei casi in cui il recesso è esercitato ai sensi dell'articolo 65, commi 3 e 4, il consumatore non è tenuto al pagamento di somme a qualunque titolo, comprese quelle per le restituzioni e quelle per i servizi usufruiti».

 

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